Il ravvedimento operoso: come e quando è possibile ricorrervi
Con Il ravvedimento operoso (1) è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti ed altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni, a condizione che, su quegli stessi tributi, non siano già iniziate, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, attività di accertamento e/o verifiche.
Giova precisare che, a seconda del tipo di violazione, la sanzione viene applicata in maniera differente: l’omessa o tardiva presentazione di una dichiarazione (esempio di altre irregolarità fiscali di cui in premessa) è soggetta all’applicazione di una sanzione in misura fissa (comunque variabile in funzione del momento in cui si procede alla regolarizzazione, se cioè, entro certi termini o oltre tali termini), mentre per l’omesso o insufficiente versamento di imposte la sanzione è variabile in relazione all’epoca in cui andava curato l’adempimento e l’effettivo momento di regolarizzazione dello stesso. In questa sede ci occuperemo dell’istituto del ravvedimento operoso con riguardo alla regolarizzazione di omessi o insufficienti versamenti di imposte.
La legge di stabilità 2016 ha ridisegnato il sistema sanzionatorio mediante il quale si può provvedere spontaneamente alla regolarizzazione dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, e della sanzione in misura ridotta.
Dal primo gennaio 2017 il saggio di interesse legale annuo è pari al 0,1%, mentre nell’anno 2016 era pari al 0,2%, ma i valori di tale parametro, continuamente variato nel tempo perché legato a fenomeni congiunturali (costo del denaro, inflazione, etc.) sono facilmente reperibili in rete a seconda dell’annualità e del periodo che interessano.
Come si diceva, con la legge di stabilità 2016 è stato ridefinito il sistema sanzionatorio, introducendo, accanto alle forme di ravvedimento operoso breve e lungo (da parecchio tempo tradizionalmente presenti nel nostro sistema fiscale, ed alle quali si era aggiunta nel 2015 anche la novità del ravvedimento operoso intermedio), anche altre nuove forme di ravvedimento operoso che permettono di definire irregolarità non ancora accertate dal Fisco in maniera diversa, a seconda della durata più breve o più lunga dell’omissione.
L’attuale sistema prevede pertanto la seguente casistica:
1. Ravvedimento operoso sprint: prevede una sanzione pari al 0,1% per ogni giorno di ritardo, oltre naturalmente al calcolo degli interessi, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall’omissione;
2. Ravvedimento operoso breve: prevede una sanzione pari al 1,5% per ogni giorno di ritardo, oltre naturalmente al calcolo degli interessi, a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dall’omissione;
3. Ravvedimento operoso intermedio: prevede una sanzione pari al 1,67% per ogni giorno di ritardo, oltre naturalmente al calcolo degli interessi, a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dall’omissione;
4. Ravvedimento operoso lungo: prevede una sanzione pari al 3,75% per ogni giorno di ritardo, oltre naturalmente al calcolo degli interessi, a condizione che il versamento sia eseguito entro un anno dall’omissione o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
5. Ravvedimento operoso lunghissimo: prevede una sanzione pari al 4,29% per ogni giorno di ritardo, oltre naturalmente al calcolo degli interessi, a condizione che il versamento sia eseguito entro due anni dall’omissione o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero sanzione pari a 5% per ogni giorno di ritardo, oltre naturalmente al calcolo degli interessi, se il versamento è eseguito oltre due anni dall’omissione o oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
6. Ravvedimento operoso su p.v.c. (processo verbale di constatazione): prevede una sanzione pari a 1/5 del minimo (il tradizionale 6% di sanzione, calcolato sul minimo della sanzione per omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta, pari al 30%) a condizione che il versamento sia eseguito a seguito di processo verbale di constatazione della violazione e prima che sia notificato il susseguente atto dall’Ufficio.
E’ appena il caso di ricordare, in questa sede, che a seconda del tipo di imposta non correttamente versata, per regolarizzare la violazione si utilizzerà il modello F24 (per le imposte sui redditi, imposte sostitutive, Iva ed Irap), il modello F23 (per l’imposta di registro ed altri tributi indiretti), o il modello F24 Elide (per tributi, sanzioni ed interessi connessi alle locazioni), utilizzando, sia per le sanzioni che per gli interessi, oltre naturalmente al codice tributo dell’imposta non versata, gli appositi codici tributo relativi a sanzioni ed interessi, fatta eccezione per il versamento delle ritenute, nel qual caso gli interessi andranno versati sommandoli direttamente al tributo originariamente dovuto ed accorpando quindi in un unico codice la ritenuta stessa e gli interessi.
(1) Regolato dall’Art 13 del D.Lgs. n° 472 del 18 Dicembre 1997 e s.m.