skip to Main Content
ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Ecobonus e sismabonus novità introdotte dalla L. 79/2022

Ecobonus E Sismabonus Novità Introdotte Dalla L. 79/2022

SISMABONUS 110% novità in vigore dal 30 giugno 2022

Convertito con la legge 79/2022 il Decreto PNRR 2 , n 36 del 3 aprile 2022.

Pubblicata in Gazzetta ed in vigore dal 30 giugno 2022 la legge 79/2022, molte le misure riportate nel provvedimento.

Il Decreto PNRR 2 reca ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

SISMABONUS 110% ACQUISTI IMMOBILI

L’articolo 18 comma 4 ter specifica che, per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, l’atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022.

Il termine per la fruizione del bonus resta comunque entro il 31 dicembre 2022 a condizione che:
– abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo
credito d’imposta;
– ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
– ottenuto il collaudo dei lavori e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il
raggiungimento della riduzione di rischio sismico;
– ottenuto che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4 (la categoria F4 identifica le
unità incomplete non definite nella consistenza e nella destinazione d’uso).
Senza il rispetto di tali condizioni, si potrà usufruire del Sismabonus ordinario del 75% o dell’85 purché l’atto sia stato sottoscritto entro il 30 giugno 2022

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ATTRAVERSO LE MISURE DI ECOBONUS E SISMABONUS E GOVERNANCE DELL’ENEA

L’Art. 24 della legge 79/2022, prevede il potenziamento dei sistemi di monitoraggio da parte dell’ENEA degli interventi eseguiti compresa la valutazione del risparmio energetico conseguito.

Al comma 1dell’Art. 18, viene precisato che l’invio telematico all’ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali.

Sulla base delle informazioni acquisite l’ENEA dovrà inviare una relazione al Ministero della transizione ecologica (in luogo del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla norma vigente prima dell’emanazione del presente decreto), nonché al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome.

Di seguito, alcune delle altre novità introdotte dal PNRR 2

L’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 per i regimi forfettari con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro.

La norma estende, inoltre, l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024.

Sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici.

Dal 30 giugno 2022 scattano le multe per le ipotesi di mancata accettazione di pagamenti tramite Pos (art. 18), modalità di pagamento che diviene definitivamente obbligatoria anche per gli studi professionali, anticipando in questo modo la scadenza fissata dal decreto-legge n. 179/2012,al 1 gennaio 2023.

Il comma 01 dell’art. 18 stabilisce che i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati, oltre che con le carte di pagamento, anche con carte prepagate.

Quindi attenzione a decorrere dal 30 giugno, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con carta di pagamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

La cosiddetta lotteria degli scontrini potrà essere sia istantanea sia differita.

Gli intermediari finanziari emittenti di carte di credito, di debito o prepagate dovranno obbligatoriamente comunicare in via digitale all’Agenzia delle Entrate:

– le commissioni addebitate;
– gli identificativi degli strumenti di pagamento;
– gli importi delle transizioni giornaliere effettuate sia che si tratti di un soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore e sia un operatore economico.

Approfondimenti

Back To Top