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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Ecobonus e simabonus innalzato al 110%: interventi ammessi.

Ecobonus  E Simabonus Innalzato Al 110%:  Interventi Ammessi.

Ecobonus e simabonus innalzato al 110%: interventi ammessi.

Finalmente dopo giorni di attesa il 19 maggio 2020 è stato pubblica in Gazzetta Uffciale il cosiddetto “Decreto Rilancio” ed è entrato in vigore in pari data tra gli innumerevoli provvedimenti descritti in 266 articoli introduce all’art. 119 “incentivi per efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici “il cosiddetto bonus 110%”.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede.

ECOBONUS

Una detrazione fiscale del 110% per tutte le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il beneficio potrà essere ripartito in cinque rate di pari importo, si potrà optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito anche ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

Interventi ammessi

Gli interventi ammessi, purché vengano effettuati rispettando specifici requisiti tecnici – non previsti nel DL -, che possano consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta con attestazione rilasciata da un tecnico abilitato, sono:

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, vale a dire il “cappotto termico” (spesa massima agevolabile: sessantamila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: trentamila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio – es. 10 unità trecentomila euro);

Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: trentamila euro).

Pannelli e schermature solari, infissi esterni.

L’agevolazione si applica , come precisato al comma due dell’art. 119 del DL, anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico inseriti all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di riqualificazione energetica precedentemente elencati.

Per quanto riguarda gli interventi effettuati da persone fisiche, gli stessi devono avvenire al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.

Non possono usufruire del maxi bonus, gli interventi su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Impianti fotovoltaici

Anche per gli impianti fotovoltaici innalzamento della detrazione al 110% a condizione che la stessa avvenga congiuntamente a uno degli interventi ecobonus e sismabonus, indicati in precedenza. e che l’energia non autoconsumata sia ceduta in favore del Gse (spesa massima agevolabile: 48mila euro, con tetto di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale).

Ricarica di veicoli elettrici
Se effettuata unitamente ad uno degli interventi principali, anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici dà diritto allo sconto fiscale del 110 per cento.

Possono usufruire delle agevolazioni

Le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa imprese, arti o professioni – salvo quanto disposto nel comma 10-.

I condomini

Gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati noché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili delle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Le predette disposizioni non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche , su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale (comma 10)

SISMABONUS

Per il sismabonus la detrazione è elevata al 110% solo se gli edifici non sono ubicati in zona simica 4.
Nel caso si volesse cedere il credito ad un’impresa di assicurazione con contestuale stipula di una polizza contro eventi calamitosi la detrazione per l’impresa di assicurazione sarà pari al 90% anziché del 19% come previsto dal Tuir all’articolo 15 primo comma lettera f-bis.

Per poter lavorare agli amministratori di condominio, non basta però il DL 34 del 19 maggio 2020 ma devono ancora attendere i requisiti tecnici, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e naturalmente le delibere dell’assemblea condominiale.

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