DPCM del 22 Marzo 2020 – Amministratori a lavoro da casa?
DPCM del 22 Marzo 2020 – Amministratori a lavoro da casa?
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus Covid-19, sull’intero territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri con il DPCM del 22 Marzo 2020 ha adottato alcune ulteriori misure restrittive per diverse attività.
Nello specifico ha sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 di detto decreto.
Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le prescrizioni di cui all’articolo 1, punto 7,
DPCM 11 marzo 2020, che recita testualmente:
“7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.”
Le prescrizioni e raccomandazioni del Governo sono orientate a limitare il contatto umano tra individui a distanze ravvicinate, quindi, pur non essendo espressamente vietate le attività professionali (quando si riescono a rispettare le prescrizioni dell’art. 1, punto 7, del DPCM 11 marzo 2020) è raccomandabile ed auspicabile, limitare le attività professionali allo stretto indispensabile cercando di utilizzare il più possibile strumenti di “lavoro agile o smart working”.
Per garantire la sicurezza informatica durante lo smart working, si sconsiglia vivamente di utilizzare pacchetti software gratuiti di dubbia provenienza, infatti, capita molto spesso che queste applicazioni non garantiscano la minima sicurezza o addirittura vengano utilizzate per sottrarre dati all’insaputa dell’utente.
Per quanto riguarda gli amministratori di condominio che potenzialmente, nella maggioranza dei casi, possono prestare i propri servizi professionali essenziali a distanza, si consiglia di non svolgere attività presso i condomini ne tanto meno a studio, salvo reali necessità improcrastinabili, fino a quando il Governo non determinerà la fine di questa emergenza.
Si raccomanda a tutti gli amministratori di condominio, in ottemperanza agli articoli 1130 comm. 2 e 1133 del Codice Civile, di regolamentare l’utilizzo delle parti comuni dei condomìni con appositi regolamenti al fine di limitare potenziali contagi tra gli abitanti del condominio.
Nonostante la difficolta di reperire DPI sull’intero territorio nazionale, si raccomanda di fornire a tutti i lavoratori che prestano la propria attività nell’ “attività produttiva” (D.Lgs. 81/08 Art.2 lettera T) di competenza dell’amministratore di condominio “Datore di lavoro” (D.Lgs. 81/08 Art.2 lettera B), qualora non fosse possibile far lavorare i “Lavoratori” (D.Lgs. 81/08 Art.2 lettera A) in sicurezza, si consigli di sospendere l’attività.
Si precisa che qualora un amministratore di condominio, per qualunque motivo, venga a sapere che alcuni abitanti del condominio da lui amministrato risultino positivi al Covid-19 e sono stati posti a misure di quarantena, tali informazioni dovranno rimanere strettamente riservate e confidenziali. È vietata qualunque forma di divulgazione di tali informazioni, salvo che non comportino reati di tipo penale, per i quali si deve sporgere formale denuncia alle autorità competenti.
Un’ultima raccomandazione riguarda l’utilizzo di prodotti chimici per le sanificazioni delle parti comuni condominiali, è il divieto assoluto di mischiare prodotti chimici che potrebbero diventare dannosi per la salute umana.
Si consiglia di utilizzare per le sanificazioni delle parti comuni dei condomini una soluzione acquosa di comune varechina o candeggina (ipoclorito di sodio) o in alternativa alcool denaturato a 90°, prestando particolare attenzione alle schede tecniche e di sicurezza di ogni singolo prodotto chimico, che dovranno essere allegati del DVR condominiale.