“DESTINAZIONE ITALIA” MODIFICA LA RIFORMA DEL CONDOMINIO
“DESTINAZIONE ITALIA” MODIFICA LA RIFORMA DEL CONDOMINIO
Nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013, è stato pubblicato il Decreto – Legge n.145 interventi urgenti concernente le disposizioni per lo sviluppo economico e per l’avvio del piano “DESTINAZIONE ITALIA”. Entrato in vigore il 24 dicembre 2013.
Va, a modificare, nell’articolo 1, comma 9, buona parte dei correttivi alla riforma del condominio – legge 220 del 11 dicembre 2012 – entrata in vigore il 18 giugno 2013, che erano stati proposti dalle Associazioni di categoria, in collaborazione con “il Sole 24 Ore”.
Di seguito le modifiche apportate dal DL:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO-LEGGE CONCERNENTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E PER L’AVVIO DEL PIANO “DESTINAZIONE ITALIA”
Omissis
9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012,n. 220, è così integrata:
a) con Regolamento del Ministro della Giustizia, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall’articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;
b) all’articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole «, per il contenimento del consumo energetico degli edifici» sono soppresse;
c) all’articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell’edificio»;
d) all’articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;
e) all’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti: «L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice».