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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Dal 1 aprile 2025 in vigore i nuovi codici ATECO

Dal 1 Aprile 2025 In Vigore I Nuovi Codici ATECO

Codici ATECO, cosa cambia per il condominio e l’amministratore?

Dal 1° aprile 2025 sono operativi i nuovi Codici ATECO per la nuova classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2025, è stata sviluppata e approvata dall’Istat in collaborazione con enti istituzionali, ed è destinata a sostituire la precedente versione ATECO 2007 – ed il relativo aggiornamento effettuato nel 2022.

La classificazione è operativa dal 1° aprile e va utilizzata negli atti e nelle dichiarazioni che vanno inviati all’Agenzia delle Entrate, ma non occorre presentare una dichiarazione di variazione dati, come precisato dalla risoluzione n. 262/2008, infatti l’adozione della riclassificazione non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto Iva.

L’Agenzia delle entrate ha adeguato alla nuova classificazione le funzioni di acquisizione sia dei dati anagrafici sia dei modelli dichiarativi.

Sul sito dell’Agenzia delle entrate è stata pubblicata la Risoluzione n. 24/e dell’8 aprile 2025, dove si possono leggere alcune indicazioni di supporto ai contribuenti in riferimento all’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 relativa alle attività economiche, approntata dall’Istat.

L’ATECO 2025 avrà effetti concreti e immediati su una vasta gamma di adempimenti amministrativi, tra cui l’identificazione delle attività economiche da parte delle imprese, dei liberi professionisti e — novità rilevante — dei condomini.

Il codice ATECO è una combinazione alfanumerica che identifica una ATtività ECOnomica e serve a:

· identificare l’attività prevalente di un soggetto ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi.
· determinare l’applicabilità di regimi agevolati o contributivi.
· definire l’obbligo di invio di comunicazioni e dati statistici o amministrativi.
· guidare i controlli fiscali, le ispezioni INAIL o INPS e la partecipazione a bandi pubblici.

L’aggiornamento alla nuova classificazione ATECO 2025 diventa quindi un obbligo operativo, oltre che un passaggio necessario per la corretta gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione.

Cosa cambia per il condominio e gli amministratori di condominio?

Tra le novità più rilevanti della nuova classificazione ATECO 2025 c’è la ridefinizione del codice relativo all’attività di amministrazione di condomini.

Il vecchio codice 68.32.00 – Amministrazione di condomini e gestione di immobili per conto terzi – è stato sostituito dal nuovo codice 68.32.01 – Gestione di beni immobili per conto terzi –
Il nuovo codice raggruppa in modo esplicito:
· l’attività di amministrazione di condomini, inclusi gli amministratori indipendenti;
· le attività delle agenzie che riscuotono canoni di locazione;
· il property management tradizionale o turistico, con gestione di beni immobili o alloggi in
multiproprietà, comproprietà o affitto a breve termine.

La classificazione ATECO 2025 ridefinisce anche il codice attività dei condomini.
II vecchio codice 97.00.02 – Attività di Condomini – è stato sostituito dal 1 aprile 2025 con il codice 97.00.10 – Attività di condomini come datore di lavoro per personale domestico – e dovrà essere utilizzato per tutti i condomini con o senza dipendenti

In ambito fiscale, tutti gli operatori Iva dovranno utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.

ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti.
Di conseguenza, se il contribuente dopo aver verificato i codici ATECO collegati alla propria posizione fiscale accedendo alla propria area riservata dell’AdE, ritenesse necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, dovrà:

· se iscritto nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, effettuare la dichiarazione utilizzando la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere
· se non iscritto al Registro delle imprese delle Camere di commercio, dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, ecc.; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc. modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente)

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