Condominio e Fisco, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti.
In relazione alle nuove modalità di versamento della ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti dai Condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi che, secondo le nuove disposizioni, vanno effettuate quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500
– provvedendo comunque al versamento entro il 30 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo di 500 euro –
L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata chiarendo che la disposizione decorre dal 1° gennaio 2017 e quindi riguarda anche le ritenute effettuate a dicembre 2016 da versare nel 2017, che quindi andranno versate se l’importo (singolo (?) o dato dalla somma di varie ritenute) supera la soglia dei 500 euro, ovvero lasciate sospese in attesa del raggiungimento di tale soglia.
Superata la soglia dei 500 euro il versamento va fatto entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si è superata la soglia in questione.
In ogni caso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si può tranquillamente continuare ad effettuare il pagamento delle ritenute (di importo inferiore a 500 euro) secondo le scadenze ordinarie, senza incorrere in sanzioni (anche perché non è stato invece ancora chiarito quale periodo andrebbe indicato nel modello F24 atteso che, in base ai chiarimenti forniti, può facilmente accadere che si debbano fare versamenti riferiti a ritenute operate in mesi diversi o addirittura annualità diverse).
Per quanto concerne il nuovo obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate da effettuare in via telematica (in proprio o tramite intermediario abilitato) entro il prossimo 28 febbraio 2017 per trasmettere i dati relativi alle spese sostenute nel 2016 afferenti interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo sempre delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, necessaria alle Entrate per consentirgli di inserire i dati trasmessi nelle dichiarazioni precompilate.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la sanzione prevista nei casi di omesso, errato o tardivo invio delle comunicazioni è di 100 euro per ogni violazione, (ridotta ad un terzo se la comunicazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza).
Ha inoltre precisato che per gli adempimenti del 2017 non saranno applicate le suddette sanzioni nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati, sempre che dall’errore non derivi un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni.