Misure anti frode su Bonus e Superbonus 110%
Misure anti frode su Bonus e Superbonus 110% .
Il Governo ha varato nella giornata di ieri 11 novembre le misure anti frode con il decreto-legge 157/2021 che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, in particolare per quanto concerne le detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dl 157/2021 misure anti frode del 11 novembre 2021 entra in vigore oggi 12 novembre 2021, contiene le misure necessarie per il contrasto alle frodi nelle detrazioni e cessioni di crediti per tutti i lavori edilizi,
Infatti, il Decreto 157/2021 prevede, tra l’altro, il visto di conformità per tutti i bonus edilizi e non solo per il Superbonus 110%.
Superbonus 110%: congruità dei prezzi
All’art.1 del Dl 157/2021 viene inserito un riferimento a valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica che dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge stesso e, quindi, entro una data ancora da stabilire.
Visto di conformità obbligatorio per tutti i bonus edilizi.
L’obbligo per il visto di conformità viene esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per tutti lavori edilizi.
Viene, esteso l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il superbonus venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. In precedenza era richiesto esclusivamente per la fruizione indiretta dell’agevolazione attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura.
In sintesi controlli serrati da parte dell’Agenzia delle Entrate, con il rischio che può sospendere, in via preventiva, fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate che presentino particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
Se dopo il controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.
Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione su cessioni del credito o su sconti in fattura, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
I criteri, le modalità e i termini per l’attuazione delle disposizioni saranno resi noti con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Per il controllo delle operazioni sospette, verranno presi in esame i casi con rischi relativi a:
– eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
– presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
– svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle autorizzazioni richieste che effettuano più operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.
Naturalmente, questi controlli delle misure anti frode non sostituiscono quelli di merito da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Con il D.L. 157/2021 viene potenziata anche l’attività di accertamento e di recupero delle imposte, tributi, importi e contributi.
Questa la comunicazione sulla home page dell’Agenzia delle Entrate “A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 157/2021 (pubblicato nella G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021), la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni (cessione e sconto in fattura), relative alle detrazioni per lavori edilizi, non sono al momento disponibili, in quanto sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle nuove disposizioni normative.”
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