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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Amministratori di Condominio utenza unica per gli invii telematici.

Amministratori Di Condominio Utenza Unica Per Gli Invii Telematici.

Amministratori di Condominio utenza unica per gli invii telematici.
Risoluzione 10/E 27 Febbraio 2020

Come ormai noto, i condomìni sono tenuti agli obblighi dei sostituti d’imposta:
la trasmissione telematica delle Certificazioni detrazioni Fiscali sui lavori di ristrutturazione, risparmio energetico ecc.,
la trasmissioni telematica delle Certificazioni Uniche per dipendenti, professionisti imprese appaltatrici (codice 1019 e 1020).
L’amministratore di condominio effettua le trasmissioni delle dichiarazioni tramite gli intermediari oppure in modo diretto utilizzando un’utenza dedicata di ciascun condominio (10 condomini=10 utenze).
Questa modalità di trasmissione diretta da parte dell’amministratore di condominio presenta la difficoltà di doversi accreditare ai sistemi telematici tante volte quanti sono i condomìni cui si riferiscono le operazioni da effettuare.
Al fine di superare queste difficoltà, tenendo conto che l’amministratore di condominio riveste la qualifica di rappresentante del condominio, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 10/E del 28/02/2020 consente di effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante, attraverso l’utilizzo di una unica abilitazione telematica attribuita all’amministratore di condominio
L’Agenzia delle Entrate, ha voluto così rispondere alle segnalazioni pervenute da più parti in merito alle difficoltà operative riscontrate nella gestione delle utenze telematiche per la trasmissione delle dichiarazioni cui i condomìni sono tenuti.
Nella risuluzione l’Agenzia delle Entrate identifica quali sono i soggetti interessati facendo riferimento alle Legge 220/2012, che devono possedere alcuni requisiti riportati nell’art.71/Bis delle disposizioni di attuazione (il godimento dei diritti civili, non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, non essere sottoposti a misure preventive divenute definitive, non essere interdetti o inabilitati, non essere nell’elenco dei protesti cambiari, possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione iniziale e periodica in materia di amministrazione condominiale).
Oltre alle persone fisiche possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società i cui soci o dipendenti che svolgono l’attività di amministratore devono possedere i requisiti sopra citati.
Naturalmente la correlazione tra amministratore e condominio è effettuata in base ai dati presenti in anagrafe tributaria.
Infatti deve risultare che in base modelli AA5 e AA7 presentati dagli interessati al momento della registrazione:
il condominio è registrato con la natura giuridica 51 (Condomìni)
il rappresentante con il codice carica 13 (Amministratore di condominio).
Per le casistiche in cui il condominio è titolare di partita IVA (solo quando vi sono eventuali proventi derivanti dalla vendita di energia eccedente il proprio fabbisogno risoluzione 84/E del 10 agosto 2012), il rappresentante deve essere registrato con il codice 1 (Rappresentante legale).
I condomìni che non risultano registrati correttamente possono variare i propri dati presentando un modello AA5 (o AA7 in caso di soggetto con partita Iva attiva).
Con la nuova utenza telematica gli amministratori potranno effettuare tutte le comunicazioni di loro competenza come, ad esempio, quelle che consentono la predisposizione della dichiarazione precompilata articolo 2 del decreto del Mef 1° dicembre 2016), contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché quelle relative all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
L’Agenzia delle Entrate precisa che perdita della prerogativa di amministratore di condominio determina la revoca dell’utenza telematica e che rimane la possibilità per gli amministratori di trasmettere le dichiarazioni e le comunicazioni direttamente con le utenze proprie del condominio o tramite gli intermediari.

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