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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Luogo di lavoro condominio – le responsabilità

Luogo Di Lavoro Condominio – Le Responsabilità

Luogo di lavoro condominio
Il condominio, oltre ad essere una tipologia di proprietà, è anche il più diffuso luogo di lavoro d’Italia (> 1.200.000 edifici); infatti, in questa tipologia di fabbricati, quotidianamente, trovano impiego diversi milioni di lavoratori distinti tra appaltatori di varia natura con i propri dipendenti oltre che, in alcuni casi, impiegati e collaboratori a vario titolo del condominio.
L’ANAIP (Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti) è da sempre sensibile alle problematiche riscontrate in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e attenta a proporre una soluzione riguardo questa annosa questione condominiale.
Il condominio è certamente da considerarsi luogo di lavoro (art.62 D.Lgs 81/08); pertanto, l’unico soggetto che può essere considerato datore di lavoro è l’Amministratore del condominio, in esecuzione del mandato ricevuto dall’assemblea dei condòmini (Art. 1129 – 1130 – 1131 e 1133 C.C.).
Il Testo Unico D.Lgs 81/08 individua all’art. 2 lettera “B” il DATORE DI LAVORO, attribuendogli due poteri: quello decisionale e di spesa (Cass. Civ. Sez II 11/01/2017 n°454). Nel condominio l’unico soggetto che ha questi poteri, secondo il mandato assembleare ricevuto, è l’Amministratore del condominio.
L’amministratore di condominio “Datore Di Lavoro” ha l’obbligo non delegabile (art.17 D.Lgs 81/08) di nominare l’RSPP, l’elaborazione del DVR, e la redazione del DUVRI (art.26 D.Lgs 81/08), considerando il fatto che gli amministratori non sono a conoscenza del momento esatto nel quale un determinato lavoratore si reca nel condominio per svolgere le proprie mansioni e se lo stesso possa interferire con altri lavoratori già presenti.
Dalle statistiche INAIL il condominio è ritenuto, erroneamente, luogo di lavoro a basso rischio infortuni in quanto gli infortuni, che accadono nei condomini, vengono sempre attribuiti alla tipologia ATECO di appartenenza del lavoratore infortunato e non al luogo di lavoro nel quale il lavoratore si infortuna.
Se pensiamo ai rischi presenti nel condominio possiamo considerare il rischio esplosione, il rischio incendio, il rischio caduta dall’alto, il rischio seppellimento, il rischio dato da ambienti confinati, il rischio sismico, il rischio folgorazione, il rischio chimico e biologico derivanti dalla gestione dei rifiuti, ecc., che sicuramente non possono essere catalogati come rischi bassi di minore entità.
Dalla nostra esperienza, ormai trentennale, possiamo asserire che molti degli infortuni che accadono nei condomini non vengono denunciati correttamente o addirittura viene omessa la denuncia, salvo casi gravissimi (senza considerare i near miss che in Italia mancano di registrazione in molti settori lavorativi).
Il problema che vogliamo sollevare è la scarsa chiarezza nell’interpretazione della norma in materia di sicurezza nel “luogo di lavoro condominio” che porta Amministratori di condominio, condòmini e organi ispettivi a valutare diversamente, in modo soggettivo, la questione.
L’attuale crisi economica non favorisce di certo l’implementazione delle misure di Prevenzione e Protezione nei condomini. Pertanto, quando un Amministratore propone in fase assembleare di spendere delle somme di denaro per implementare la sicurezza nel condominio (sottolineando le sue responsabilità civili e penali), spesso si sente rispondere che, se non intende assumersi il rischio di non adottare le succitate misure di sicurezza, l’assemblea troverà sicuramente un altro amministratore disposto ad assumersi tale rischio.
Questo comportamento incentiva le assemblee condominiali a rivolgersi ad amministratori sempre meno qualificati, disposti a tutto pur di lucrare, spesso identificabili in dopolavoristi o condòmini ignari delle conseguenze personali di natura civile e penale, non facendo altro che favorire così il lavoro sommerso o “nero”.
Un’ovvia soluzione per risolvere questo annoso problema potrebbe essere la divulgazione di una comunicazione interpretativa ministeriale (tramite circolari, pareri o altro) che determini quantomeno l’obbligatorietà della redazione dei documenti di valutazione dei rischi (DVR e DUVRI) e l’obbligatorietà di nominare il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione in tutti i condomini d’Italia (art. 17 – 26 D.Lgs 81/08).
Considerando la valutazione dei rischi interferenziali nel condominio, sarebbe inoltre opportuno individuare un nuovo documento specifico del condominio, che tenesse conto delle possibili interferenze di soggetti “non lavoratori” come condòmini o avventori al condominio, i quali potrebbero interferire con le attività di un determinato lavoratore impiegato all’interno dello stabile.
Per quanto riguarda il DVR Condominiale andrebbero individuati i requisiti minimi da contenere, in modo che non si verifichino disomogeneità dovute alle prescrizioni che gli enti locali possono imporre nel proprio territorio.
Ad esempio nel Comune di Milano, per mezzo di ordinanza del sindaco, è stata resa obbligatoria la valutazione del rischio sismico dei condomini (DM n. 58 del 28/2/2017) e l’obbligatorietà di installazione delle linee vita per l’accesso dei lavoratori sui tetti, al fine di prevenire le cadute dall’alto.
Il condominio in determinate occasioni diventa cantiere temporaneo e mobile e l’amministratore del condominio, salvo delibera assembleare che disponga diversamente, viene nominato Responsabile dei lavori (D.Lgs 81/08 art. 89 lettera “B”).
In questa evenienza, l’amministratore è chiamato ad individuare i requisiti tecnico professionali dei soggetti e professionisti che “partecipano al cantiere”; pertanto, sarebbe opportuno specificare che l’amministratore di condominio, nominato Responsabile dei lavori, avesse la facoltà di sostituire i soggetti senza tali requisiti tecnico professionali, nonostante gli stessi possano essere stati nominati dall’assemblea condominiale.
Spesso gli Amministratori condominiali, costretti dalla pressione delle assemblee condominiali e per non perdere l’incarico, permettono a soggetti scarsamente qualificati di continuare a lavorare, con tutti i rischi che ciò comporta.

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