Superbonus 110%: La Guida dell’Agenzia delle Entrate
Pubblicata nel pomeriggio del 24 luglio la tanto attesa Guida dell’Agenzia delle Entrate per il superbonus del 110%.
La guida dell’Agenzia delle Entrate composta da 34 pagine spiega, tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione, introdotta dal Dl Rilancio convertito in legge il 17 luglio 2020 per, gli interventi ammessi, i requisiti degli interventi e i documenti necessari.
L’incentivo, come ormai noto, consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici.
La guida fornisce, indicazioni sulla possibilità di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente.
Per quali immobili si può ottenere
Il Superbonus è riconosciuto nella misura del 110% delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Le spese devono essere documentate per gli interventi effettuati :
• sulle parti comuni di edifici condominiali;
• sulle unità immobiliari indipendenti;
• sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).
Non è ammesso il beneficio della detrazione per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Gli interventi ammessi
Spetta innanzitutto per gli interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche.
A queste tipologie di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante.
Rientrano in questa fattispecie, ad esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
I beneficiari
Possono accedere al Superbonus
• le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari),
• i condomini;
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
• le Onlus;
• le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, limitatamente ai solo lavori dedicati
agli spogliatoi.
I soggetti Ires -titolari di reddito di impresa o professionale- possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.
Alternativa tra detrazione, cessione e sconto
Il Dl Rilancio convertito in legge n. 77 il 17 luglio 2020 da la possibilità ai contribuenti:
• di scegliere in alternativa alla fruizione diretta, in cinque anni della detrazione prevista
• di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura)
• di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante.
La possibilità della cessione del credito o dello sconto in fattura è stato allargato anche
• agli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
• agli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Bonus facciate 90%);
• per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
E’ stata prevista la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario.
Ora manca un altro pezzo del puzzle fondamentale per completare il quadro normativo ossia il decreto attuativo del MISE che dovrà definire tra l’altro, le procedure necessarie i sistemi di controllo per prevenire gli abusi.