FASE2 – Emergenza Covid19, adempimenti dell’Amministratore
Parte oggi la FASE2 dell’emergenza Covid19, molte difficolta per tutti gli italiani ed in particolare per gli amministratori di condominio.
Molti amministratori non hanno ancora aggiornato le valutazioni dei rischi nei DVR condominiali, infatti sono diverse le modifiche da apportare in merito al rischio biologico derivante dal Covid19, al rischio incendio derivante dal D.M. 25 Gennaio 2019, l’aggiornamento dei DPI e delle procedure di sicurezza.
Gravano sull’Amministratore di condominio gli obblighi e le responsabilità del “datore di lavoro”, in base all’art. 2087 c.c. ed al D.Lgs. n. 81/2008, di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei “Lavoratori”.
Alla luce di tali previsioni, il datore di lavoro ha l’obbligo di:
• aggiornare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) con particolare riferimento al “nuovo” rischio biologico del contagio da Covid19;
• sulla base della valutazione dei rischi risultante dal DVR aggiornato, il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente ed il RSPP (Responsabile della Sicurezza per la Prevenzione e Protezione), deve individuare e fornire adeguati DPI (dispositivi di protezione individuali) quali ad esempio mascherine e/o guanti;
• implementare tutte le misure di prevenzione igienico-sanitarie puntualmente indicate dai recenti provvedimenti normativi nazionali e locali;
• adeguare le procedure di sicurezza derivanti dalla nuova valutazione dei rischi, inerenti il condominio;
• formare ed informare costantemente i propri dipendenti in relazione ai nuovi specifici rischi a cui sono esposti;
• garantire la sanificazione ed igienizzazione dei luoghi di lavoro.
A nulla sono serviti gli appelli delle associazioni di categoria
Purtroppo, mentre per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Decreto Cura Italia” ha previsto per tutto il 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di Euro 20.000,00, per il condominio non sono stati previsti incentivi di alcun genere.
nche con il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 Art. 30 – “Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro” il Governo si è dimenticato di estendere ai condomini, le disposizioni che prevedono il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro anche per le spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione.
Come cambia l’ufficio dell’Amministratore di condominio nella FASE2?
In ordine all’attività professionale, anche l’amministratori di condominio, deve adeguarsi alla FASE2 dell’emergenza Covid19.
Infatti, gli uffici e gli studi professionali degli amministratori, dovranno rispettare tutte le misure di prevenzione e protezione per garantire ai “lavoratori” (D.Lgs. n. 81/2008 Art 2) ed a tutti gli avventori, idonee misure di sicurezza per il contagio da Covid19.
Si raccomanda per la FASE2 di:
• prediligere il più possibile l’utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte in smart working o in modalità a distanza;
• incentivare le ferie ed i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
• assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuali quali guanti e mascherine;
• operare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
• redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio prendendo come riferimento il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 10 marzo 2020, il D. L. 09/03/2020 n. 14, il DPCM 10 aprile 2020, il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro, firmato da Governo e parti sociali in data 14/04/2020;
• redigere informativa per dipendenti/collaboratori, con le indicazioni che il/la titolare dello Studio ha stabilito e conseguente informativa/autorizzazione al trattamento dei dati ai fini privacy;
• redigere informativa da consegnare ai condòmini qualora sia necessario l’accesso all’Ufficio per un appuntamento ed a fornitori e soggetti esterni che accedono allo Studio professionale dell’amministratore;
• individuare una unica stanza opportunamente attrezzata per il ricevimento dei condòmini o terzi ed il percorso dall’ingresso alla stanza;
• affiggere all’ingresso dello Studio e nell’informativa da consegnare ai condòmini e terzi che accedono allo Studio l’elenco delle prescrizioni adottate e dei comportamenti richiesti.
Le presenti indicazioni sono da ritenersi indicative ed assolutamente non esaustive, la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, delle procedure di sicurezza e dei piani di evacuazione sono demandati al Datore di Lavoro ed a professionisti specializzati, secondo il dettame della normativa nazionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.