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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Certificazione Unica 2020 – Pesanti sanzioni per omesso invio

Certificazione Unica 2020 – Pesanti Sanzioni Per Omesso Invio

Certificazione Unica 2020 omesso invio o mancata consegna ai soggetti interessati: attenzione alle sanzioni.

Entro il prossimo 31 marzo i sostituti d’imposta che, nel corso del 2019, hanno erogato somme o valori sottoposti alla ritenuta alla fonte rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, devono presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate ed a consegnare ai dipendenti o ai condomini – per le detrazioni fiscali – la Certificazione Unica 2020.

Il decreto legge n. 9/2020, in considerazione delle difficoltà riscontrate a seguito dell’epidemia da Coronavirus, ha prorogato il termine per l’invio telematico unificandolo a quello previsto per la consegna
L’invio di CU errate o tardive, il mancato invio all’Agenzia Entrate comporta l’applicazione di pesanti sanzioni.

A quali sanzioni si va incontro in caso di invio omesso, tardivo o con errori del modello CU 2020?

La scadenza per l’invio telematico della Certificazione Unica era fissata al 9 marzo 2020. Tale scadenza è stata oggetto di proroga al prossimo 31 marzo 2020 per effetto di quanto previsto dal secondo decreto legge sul Coronavirus.

Per i lavoratori autonomi – professionisti in regime ordinario o in regime dei minimi – per essere precisi le certificazioni uniche contenente redditi non interessati dal 730 precompilato, l’invio telematico può essere effettuato entro il 31 ottobre 2020, termine di invio del modello 770/2020.

Sanzioni certificazione unica 2020.

Certificazione Unica omessa, tardiva od errata: € 100,00 per singola certificazione fino ad un massimo di € 50.000,00
Certificazione unica errata trasmessa entro il 31 marzo 2020, corretta e trasmessa nuovamente entro 5 giorni non viene applicata alcuna sanzione
Certificazione unica errata trasmessa entro il 31 marzo, corretta e trasmessa nuovamente entro 60 giorni si applica una sanzione di € 33,33 per ogni singola certificazione fino ad un massimo di € 20.000,00

Il pagamento delle sanzioni devono essere effettuate con il modello F24, utilizzando il codice tributo 8906 compilando la sezione Erario.

Da quando partono i 5 giorni?

Per la Certificazione Unica, inviata entro il 31 marzo ma scartata dall’Agenzia delle Entrate, i cinque giorni decorrono dalla data contenuta nella comunicazione di scarto ricevuta -così come precisato dalle istruzioni ministeriali che fanno riferimento alla circolare 195/199 del Ministero delle Finanze –. Nella comunicazione di scarto sono evidenziati gli errori.

Gli errori più comuni sono il codice fiscale del percepiente.
Si ricorda che va inserito solo il Codice Fiscale – spesso codice fiscale e partita IVA per le imprese coincide, è necessario quindi prestare particolare attenzione per evitare lo scarto.

Per la Certificazione Unica inviata, nuovamente, dopo che ci si è accorti di aver omesso o inviato dati incompleti i cinque giorni si considerano a partire dalla data di scadenza del 31 marzo 2020.

Si ricorda che l’invio telematico va effettuato da soggetti abilitati attraverso Entratel o Fisco on-line.

Per le spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuate sulle parti comuni dei condomini, è l’amministratore a trasmettere esclusivamente in modalità telematica una comunicazione con i dati delle quote a carico di ciascun condominio.

Le sanzioni, per la certificazione per le detrazioni fiscali sono in capo all’amministratore in carica alla data dell’invio in quanto rappresentante, sono le medesime di quelle sopra riportate.

La comunicazione è obbligatoria per i lavori edili effettuati nel 2019 i cui pagamenti sono stati fatti con bonifico parlante entro la data del 31 dicembre 2019.

Nella comunicazione dovranno essere indicati:
– i dati delle spese sostenute e pagate al 31 dicembre 2019, prendendo come riferimento le fatture emesse dalle ditte e pagate, che hanno effettuato i lavori di ristrutturazione, quelli ammessi alla detrazione per risparmio energetico e i documenti che attestano il sostenimento della spesa per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici;
– i dati del condominio (denominazione dello stabile e codice fiscale, qualora sia presente in Anagrafe Tributaria);
– i dati dei condomini – cognome nome codice fiscale, dati catastali dell’immobile e gli importi dovuti e pagati dal condomino alla data del 31 dicembre 2019;
– i dati dell’amministratore in carica al momento dell’invio della certificazione.

L’amministratore dovrà fornire al condomino la medesima certificazione inviata all’Agenzia delle Entrate

Il rinvio della scadenza delle CU 2020 ha determinato anche una proroga per l’Agenzia delle Entrate: in fatti il 730 precompilato sarà disponibile dal 5 maggio. Il termine per l’invio viene inoltre spostato dal 23 luglio al 30 settembre 2020.

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