Antincendio in condominio DM del 25 Gennaio 2019
Negli ultimi mesi si è parlato molto degli interventi antincendio che bisogna adottare negli edifici in condominio scaturiti dal DM del 25 Gennaio 2019, entrato in vigore il 6 Maggio.
Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione.
La norma si riferisce agli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti antincendio di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, nello specifico alla tabella che prevede l’elenco delle 80 attività soggette ed ai controlli di prevenzione incendi.
Il D.P.R. 1 Agosto 2011 n. 151 prescrive per 80 tipologie di attività l’obbligo del “certificato di prevenzione incendi” (SCIA ANTINCENDIO) e l’applicazione di determinati adempimenti, identificando tre diverse categorie di rischio A-B-C, dove “A” indica un rischio più basso e “C” un rischio più alto.
Il DM del 25 Gennaio 2019 non indica delle prescrizioni specifiche per le facciate condominiali, pur facendo riferimento ad una guida tecnica del Ministero dell’Interno in materia antincendio delle facciate; i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivo principale quello di limitare la probabilità di propagazione di un incendio (il che implica una valutazione preliminare del rischio incendi), di fiamme o fumi caldi sia internamente all’edificio in senso verticale ed orizzontale, sia dall’esterno verso l’interno e viceversa.
Un’altra prescrizione prevista dal DM del 25 Gennaio 2019 è evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.
Quest’ultima prescrizione implica un controllo periodico delle facciate e di tutti i componenti, sia condominiali che privati, i quali potrebbero distaccarsi e cagionare ferimenti; infatti, uno dei componenti delle facciate sono le finestre e le persiane dei vari appartamenti che normalmente sono da ritenersi private.
Le lavorazioni in facciata, atte a limitare la propagazione di un incendio, devono essere intraprese sia per gli edifici di nuova realizzazione che per quelli esistenti o che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del Decreto, comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva.
Resta comunque l’obbligo di adeguamento per tutti gli edifici a cui si applica il DM del 25 Gennaio 2019 entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto (6 Maggio 2020).
Mentre per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del DM del 25 Gennaio 2019, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti dalle vigenti norme, all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
A tali prescrizioni sono ammesse delle Deroghe qualora, per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio, non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme e si potrà avanzare istanza di deroga con le procedure di cui all’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
Nel DM del 25 Gennaio 2019 vengono definiti i Livelli di Prestazione “L.P.” per le diverse tipologie di edifici come segue:
Ai fini del presente Decreto, i L.P. devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito indicato:
– L.P. 0 per edifici di tipo a) ( altezza antincendi da 12 m a 24 m);
– L.P. 1 per edifici di tipo b) e c) ( altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
– L.P. 2 per edifici di tipo d) ( altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
– L.P. 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m);
Le altezze “H” che identificano le tipologie di L.P. sono da intendersi altezza antincendi dell’edificio, di cui al D.M. 30 novembre 1983.
Qualora negli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, siano presenti attività ricomprese fra le 80 previste nel D.P.R. 151/2011, comunicanti con l’edificio stesso (per attività pertinenti e funzionali all’edificio si intendono, ad esempio, impianti produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni ecc…) ma ad esso non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un Livello di Prestazione (L.P.) superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.
In presenza di più attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo ed esercite da Responsabili dell’Attività diversi, le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe.
In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d’esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili anche per gli avventori.
L’elenco completo delle attività e delle prescrizioni per ogni tipologia di L.P. è presente nelle tabelle del DM del 25 Gennaio 2019
Una delle novità per gli Amministratori di Condominio che amministrano edifici con L.P uguale o superiore a L.P.1, consiste nell’istituzione dell’ennesimo registro per il mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, sul quale verranno annotate tutte le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione, riportando gli esiti degli stessi e le eventuali prescrizioni.